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Piccoli comuni: l’esercizio associato di funzioni deroga ai limiti di spesa del personale


Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con parere del 4 luglio 2013, ha precisato che gli enti von meno di 5.000 abitanti, che dal 1° gennaio 2014 dovranno gestire in forma associata tutte le funzioni fondamenti, devono adempiere a tale vincolo anche se non rispettano il limite di cui all’articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008.

Nel caso di specie, l’ente ha precisato che ha un rapporto tra spesa di personale e spese correnti superiore al 50% e ha chiesto se tale condizione possa essere di ostacolo alla gestione associata delle funzioni fondamentali.

Il Ministero ha ricordato che l’adesione alla forma associativa per gli enti di minori dimensioni risponde ad un preciso obbligo di legge, fissato dall’articolo 14, commi 28 e ss. del d.l. 78/2010, modificato dall’articolo 19 del d.l. 95/2012, il quale ha stabilito che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, o fino a 3.000 se appartenevano a comunità montane, sono tenuti ad esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante unione o convenzione, le funzioni fondamenti.

Lo scopo perseguito dal legislatore è quello di migliorare l’organizzazione degli enti interessati, al fine di fornire servizi più adeguati sia ai cittadini che alle imprese, nell’osservanza dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

Gli enti interessati, pertanto, devono individuare le modalità organizzative ottimali per raggiungere gli obiettivi di maggiore efficienza, razionalizzazione e risparmio, sottesi alla previsione dell’esercizio associato delle funzioni.

Il Ministero ha chiarito che l’esercizio congiunto delle funzioni fondamentali costituisce un obbligo che consentirà delle economie che progressivamente si rifletteranno anche sulla spesa del personale, in quanto l’Ente dovrà necessariamente procedere a razionalizzare le proprie strutture burocratiche, tenendo conto delle attività rese in convenzione.

Pertanto, l’ente dovrà adempiere a tale obbligo nonostante non rispetti il limite disciplinato nel citato articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008.

 


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