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Emilia-Romagna, deliberazione n. 259 – Stabilizzazione personale precario in servizio


Un sindaco ha richiesto un parere circa la possibilità di utilizzare, per la stabilizzazione del personale precario, il limite massimo del 50% delle risorse disponibili, nell’ipotesi in cui l’amministrazione abbia già proceduto al reclutamento dall’esterno nel limite (minimo) dell’altro 50%, con assunzioni decorrenti dall’inizio dell’esercizio, sulla base di procedure di concorso esperite nell’esercizio precedente.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 259/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 luglio, hanno chiarito che il limite stabilito nel citato comma 3-bis dell’art. 35 del d.lgs. 165/2001, finalizzato a contemperare l’esigenza di stabilizzazione del personale precario dell’ente con il principio generale di accesso ai pubblici impieghi mediante concorso (art. 97 Cost.), deve considerare tutte le assunzioni espletate dal 1° gennaio 2013, non assumendo rilievo il fatto che le relative procedure di concorso si siano svolte in epoca anteriore.

Pertanto, la sezione ha ritenuto che ai fini dell’applicazione della disposizione di cui al citato articolo 35, comma 3-bis, del d.lgs. 165/2001, debba tenersi conto delle assunzioni effettuate nell’esercizio, ancorché derivanti da procedure di concorso espletate in precedenti esercizi.

 


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