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Commissione priva della competenza tecnica: legittima la revoca in autotutela


E’ legittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante ha disposto la revoca in autotutela degli atti di gara laddove la Commissione sia composta da soggetti che non possiedono i requisiti tecnici e la professionalità indispensabile per formulare un giudizio pienamente consapevole in relazione ai concreti aspetti su cui devono formulare il loro giudizio.

Questo quanto chiarito dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 3841 del 15 luglio 2013, con la quale ha respinto il ricorso proposto da una ditta avverso il provvedimento adottato dalla stazione appaltante, recante la nomina di un nuovo collegio in composizione diversa.

Nel caso di specie, la stazione appaltante aveva nominato la commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione inerente i servizi di progettazione per il recupero, restauro e riuso di un immobile.

La procedura si concludeva con l’aggiudicazione provvisoria.

Successivamente, la stazione appaltante revocava la nomina della originaria commissione, nominava un nuovo collegio in composizione diversa e invitava le imprese offerenti a riformulare offerta integrale documentale tecnica qualitativa e quantitativa sulla base del bando di gara.

Nel provvedimento con il quale l’amministrazione aveva deciso di revocare la nomina della prima commissione di gara, era stato affermato che le caratteristiche tecniche dell’intervento posto a gara non consentivano di ritenere che la commissione di gara nella composizione originaria fosse conforme al disposto dell’art. 84 del d.lgs. 163/2006 in ragione della presenza al suo interno, oltre a due ingegneri, di un geometra che non poteva ritenersi esperto alla luce del titolo di studio posseduto e della sua giovane età.

I giudici amministrativi hanno chiarito che l’articolo 84, comma 2, del d.lgs. 163/2006 impone unicamente che i commissari di gara siano esperti del settore oggetto dell’appalto.

Il legislatore non prescrive, pertanto, il criterio anagrafico tra quelli in base ai quali deve effettuarsi la nomina dei commissari di gara, né richiede che i membri della commissione giudicatrice siano tutti laureati.

Invero, l’articolo 106 del d. lgs. 163/2006 stabilisce, al comma 2, che “Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione deve possedere la stessa qualifica o una qualifica equivalente”.

Tale norma, secondo i giudici amministrativi, non esclude che in base al precedente articolo 84, che fa riferimento al possesso di adeguate professionalità da parte dei commissari stessi, anche gli altri membri della commissari debbano essere titolari di requisiti tecnici e della professionalità indispensabile per formulare un giudizio pienamente consapevole in relazione ai concreti aspetti su cui devono formulare il loro giudizio.

Pertanto, hanno chiarito i giudici amministrativi, “se per la complessità tecnica dell’intervento il bando di gara aveva previsto tassativamente che i partecipanti dovessero possedere la qualifica di ingegneri o architetti, appare invero evidente che un commissario in possesso della semplice qualifica di geometra non potesse ritenersi adeguato a valutare le offerte dagli stessi presentate, non essendo provvisto della adeguata professionalità che l’art. 84, comma 4, del d. lgs. n. 163/2006 richiede per la nomina a membro delle commissioni di gara”.

Di conseguenza, i magistrati contabili hanno confermato la legittimità del provvedimento di autotutela adottato dalla stazione appaltante, nonché la scelta della stazione appaltante di invitare i concorrenti, dopo la revoca della pregressa aggiudicazione provvisoria, a riformulare e ripresentare le proprie offerte sulla base degli stessi criteri originariamente prescritti dal bando di gara.

 


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