Un sindaco ha chiesto se i consorzi di bonifica possano annoverarsi tra gli enti pubblici economici, ai fini dell’applicazione dell’articolo 80 del d.lgs. 267/2000, relativo agli oneri per permessi retribuiti e del relativo diritto al rimborso.
I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 25/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 26 luglio, hanno ricordato che la rimborsabilità dipende dalla natura pubblica o privata delle società, poiché solo nel primo caso (natura pubblica istituzionale) i rimborsi non sono dovuti.
A tal fine, i magistrati contabili hanno richiamato la direttiva 2004/18/CE, la quale all’articolo 1, comma 9, fornisce la definizione di “organismo di diritto pubblico”, intendendo con ciò qualsiasi organismo avente le seguenti caratteristiche:
1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
2) dotato di personalità giuridica;
3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
Secondo i magistrati contabili, i consorzi di bonifica sono enti di diritto pubblico che svolgono attività economica e quindi sono qualificabili come imprese pubbliche.
Ne deriva, pertanto, che gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da tali consorzi sono a carico dell’ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all’articolo 79 del Tuel.