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Offerta tecnica oltre il limite consentito: non comporta l’esclusione


La mancata osservanza del numero massimo di pagine di cui deve essere composta l’offerta tecnica non può portare all’esclusione dell’offerta dalla gara, atteso che non integra alcuna delle cause di esclusione tassativamente previste dal comma 1 bis dell’articolo 46 del Codice.

Questo quanto stabilito dal Tar Campania, sez. I, con la sentenza n. 1609 del 22 luglio 2013, con la quale ha respinto il ricorso presentato da una ditta che aveva lamentato la mancata esclusione dell’aggiudicataria dell’appalto.

Nel caso di specie, la lex specialis prevedeva per l’offerta tecnica un numero massimo di 100 pagine.

L’offerta tecnica presentata dall’aggiudicataria, invero, prevedeva un elaborato composto da 98 pagine unitamente ad un altro documento, denominato “allegato all’offerta tecnica”, composto da 26 pagine, per un totale di 124 pagine.

I giudici amministrativi hanno ricordato che il nuovo comma 1-bis dell’articolo 46 del Codice collega l’esclusione dei concorrenti dalle procedure di gara al verificarsi di uno o più dei seguenti presupposti:

– il mancato adempimento delle prescrizioni previste dal codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti

– incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;

– non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Correlativamente, l’introduzione del principio di tassatività vale a sancire ex lege il divieto per le stazioni appaltanti di prevedere ulteriori cause di esclusione, pena la nullità delle stesse.

Pertanto, secondo i giudici amministrativi, non può essere esclusa dalla gara la concorrente che ha presentato la relazione illustrativa dell’offerta tecnica composta da un numero di pagine superiore a quello previsto dal bando, anche qualora tale inosservanza sia da questo previsto a pena di esclusione.

Inoltre, i giudici amministrativi hanno rilevato come, nel caso di specie, l’ulteriore documentazione presentata non avesse comportato in concreto una violazione della par condicio tra i concorrenti, giacché la Commissione di gara aveva espressamente escluso dalla valutazione, così come dichiarato nel verbale, l’allegato all’offerta tecnica in eccedenza.

 


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