Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, deliberazione n. 339 – Passività pregresse e debiti fuori bilancio


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta qualificazione di debiti per la fornitura di energia elettrica, liquidati a conguaglio dal fornitore nell’anno corrente ma riferiti ad anni precedenti.

In particolare, l’ente ha chiesto se tali fatture integrino passività pregresse ovvero debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell’art. 194 Tuel.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 339/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 luglio, hanno chiarito che le c.d. “passività pregresse” o arretrate sono spese che, a differenza dei debiti fuori bilancio, “riguardano debiti per cui si è proceduto a regolare impegno (amministrativo, ai sensi dell’art. 183 TUEL) ma che, per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad un debito in assenza di copertura (mancanza o insufficienza dell’impegno contabile ai sensi dell’art. 191 TUEL)”.

Costituendo debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all’esercizio di loro manifestazione, lo strumento procedimentale di spesa è costituito dalla procedura ordinaria di spesa (art. 191 TUEL), accompagnata dalla eventuale variazione di bilancio necessaria a reperire le risorse ove queste siano insufficienti (art. 193 TUEL).

Al contrario, “quando nell’anno di competenza finanziaria non è stata attivata la procedura di spesa ordinaria, l’unico modo di riportare il debito nella contabilità dell’ente (con effetto vincolante per l’ente) è la procedura ex art. 194 T.U.E.L, peraltro, ammessa nei casi eccezionali ivi tipicamente indicati”.

In conclusione, hanno chiarito i magistrati contabili, nel caso di debiti relativi a conguagli, l’imputazione non può che avvenire nell’anno della comunicazione della fattura con la procedura ordinaria di spesa (art. 191 Tuel)

In caso di incapienza dei capitoli, l’ente dovrà effettuare le necessarie variazioni di bilancio.

Solo nel caso in cui all’emissione della fattura non sia seguito nello stesso anno regolare impegno e correlativa formazione di residui per gli anni successivi, esso costituirà debito fuori bilancio, riconoscibile nei termini e alle condizioni di cui all’art. 194 Tuel.

 


Richiedi informazioni