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Puglia, deliberazione n. 115 – Mancato rispetto patto e impiego economie fondo


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione del regime sanzionatorio applicabile agli enti locali inadempienti rispetto al patto di stabilità, in particolare se le economie delle risorse destinate alla contrattazione decentrata derivanti da un esercizio in cui non è stato rispettato il patto possano essere destinate all’incremento del fondo dell’anno successivo (economie fondo per il personale ex art. 15 ccnl. 1° aprile 1999, dirigenti ex art. 28 ccnl. 23 dicembre 1999, straordinario, alte professionalità).

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 115/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 luglio, hanno ricordato che in base all’articolo 40, comma 3 quinquies del d.lgs. 165/2001, il mancato rispetto del patto di stabilità (al pari del mancato rispetto dei vincoli in materia di contenimento della spesa per il personale) comporta il divieto di “destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa”.

Tuttavia, hanno chiarito i magistrati contabili “le somme provenienti dagli esercizi precedenti non possono essere annoverate tra le “risorse aggiuntive” di cui all’art. 40 cit. in quanto trattasi di somme delle quali in sede di costituzione del precedente fondo l’organo di revisione interno ha certificato, in applicazione dell’art. 5, comma 3 del CCNL del 1 aprile 1999, dell’art. 5. comma 3 del CCNL del 23 dicembre 1999 – Area dirigenti nonché dell’art. 40-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n, 165, la compatibilità con gli obiettivi del patto di stabilità, con i vincoli di bilancio e con gli altri vincoli in materia di contenimento di spesa per il personale”.

Pertanto, tali somme non utilizzate nei precedenti esercizi potranno essere legittimamente utilizzate anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità.

Al contrario, sull’utilizzo delle economie derivanti dal tardivo avvio dell’area delle alte professionalità, i magistrati contabili hanno evidenziato alcune perplessità.

Infine, i magistrati contabili hanno ricordato che “le risorse provenienti dall’esercizio precedente, in quanto aventi natura variabile, alimentano la corrispondente parte variabile del fondo e, pertanto, non possono essere utilizzate per finanziare istituti che, secondo la disciplina contrattuale, hanno il carattere della stabilità”.

 


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