Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di stipulare un contratto di comodato avente ad oggetto un’area di altro ente pubblico, con assunzione di oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 315/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 luglio, hanno chiarito che i contratti espressamente vietati dall’articolo 1, comma 138, della legge 228/2012, sono quelli di acquisto a titolo oneroso e di locazione passiva.
Pertanto, essendo il comodato un contratto “essenzialmente gratuito”, non rientra nel divieto, nonostante la presenza di un onere manutentivo a carico del comodatario.
Tuttavia, hanno precisato i magistrati contabili, spetterà all’ente valutare che l’onere non sia legato da un nesso di corrispettività e, quindi, sia qualificabile in termini di locazione passiva.