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Legittima la sostituzione dei membri della commissione per esigenze di continuità e rapidità


Non esiste un principio assoluto di unicità o immodificabilità delle commissioni giudicatrici.

Tale principio è destinato ad incontrare deroghe ogni volta vi sia un caso di indisponibilità da parte di uno dei componenti della commissione a svolgere le proprie funzioni.

Pertanto, i membri delle commissioni di gara possono essere sostituiti in relazione ad esigenze di rapidità e continuità dell’azione amministrativa configurandosi la sostituzione come un provvedimento di ordinaria amministrazione necessario a garantire il corretto funzionamento e la continuità delle operazioni.

Questo quanto chiarito dal Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 3639 del 9 luglio 2013, con la quale ha respinto il ricorso presentato da una ditta avverso l’illegittimità dell’operato della stazione appaltante che aveva modificato la composizione della commissione giudicatrice durante lo svolgimento delle operazioni di gara e, soprattutto, in sede di verifica dell’offerta tecnica.

Nel caso di specie l’amministrazione aveva provveduto alla sostituzione di un componente della commissione, indisponibile per astensione obbligatoria per maternità.

Al nuovo componente, come specificato nel verbale di gara, era stato illustrato tutto il lavoro sino a quel momento svolto, evidenziando i criteri di valutazione.

I giudici amministrativi hanno confermato il consolidato orientamento in base al quale i membri delle commissioni di gara possono essere sostituiti in relazione ad esigenze di rapidità e continuità dell’azione amministrativa, senza quindi necessità di procedere al rinnovo delle operazioni.

 


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