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Gare: il termine di 10 giorni per la comprova dei requisiti speciali è perentorio


E’ legittima l’esclusione della concorrente che abbia tardivamente comprovato il possesso dei requisiti speciali dichiarati in sede di gara.

Ciò in quanto il termine di dieci giorni stabilito dall’articolo 48, comma 1, del d.lgs. 163/2006 ha natura perentoria.

Questo quanto ribadito dal Tar Toscana, sez. I, con la sentenza n. 1176 dell’11 luglio 2013, con la quale ha respinto il ricorso presentato da una ditta che era stata esclusa dalla gara per non aver fatto pervenire alla stazione appaltante la necessaria documentazione richiesta entro il termine stabilito, ovvero 10 giorni.

Nel caso di specie, la concorrente, nel compilare la domanda di partecipazione alla gara aveva indicato un indirizzo di posta elettronica certificata non corretto, non ricevendo, pertanto, la comunicazione inviata dalla stazione appaltante.

Solo successivamente, a seguito di comunicazione telefonica, riceveva notizia della richiesta, provvedendo all’immediata trasmissione dei documenti, ma comunque oltre il termine assegnato dalla stazione appaltante.

Com’è noto, l’articolo 48, comma 1, del codice dei contratti, stabilisce che le stazioni appaltanti, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono a un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito.

I giudici amministrativi hanno confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine di 10 giorni deve considerarsi perentorio, attesa la finalità della norma, volta a garantire il regolare e sollecito svolgimento della procedura di gara e l’automaticità delle sanzioni previste.

Inoltre, i giudici amministrativi hanno chiarito che non può “esigersi dalla stazione appaltante il controllo dei recapiti indicati dalle imprese concorrenti, in assenza di qualsivoglia indizio rivelatore della loro erroneità”.

Pertanto, l’errore materiale commesso dalla concorrente non può essere addebitato all’amministrazione procedente, stante l’avvenuto regolare recapito del messaggio presso l’account indicato nella domanda di partecipazione.

 


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