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Lazio, deliberazione n. 138 e 139 – Realizzazione centrale unica di committenza


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 33, comma 3-bis, del d.lgs. 163/2006 secondo cui i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti hanno l’obbligo di provvedere all’acquisizione di lavori, servizi e forniture a mezzo di “un’unica centrale di committenza nell’ambito di Unioni di comuni, se esistenti, ovvero costituendo tra loro appositi accordi consortili”.

I magistrati contabili del Lazio, con le deliberazioni n. 138 e 139 del 2013 pubblicate sul sito della sezione regionale di controllo il 16 luglio, hanno chiarito che:

 sussiste l’obbligo di ricorrere alla centrale di committenza per lo svolgimento delle procedure di affidamento in economia nelle forme del cottimo fiduciario, rimanendo in capo ai singoli comuni le acquisizioni di lavori, servizi e forniture in amministrazione diretta ovvero gli affidamenti diretti nei casi consentiti dalla legge;

 l’interpretazione della nozione di “accordi consortili”, cui fa rinvio l’art. 33, comma 3-bis del codice dei contratti non deve essere operata rispetto alle norme relative all’abolizione dei consorzi di funzioni e al divieto di costituzioni di nuovi enti o organismi e, pertanto, il Comune non costituito in alcuna Unione di comuni potrà concorrere alla realizzazione di una centrale di committenza unica in collaborazione con altri comuni a mezzo di apposito accordo consortile secondo forme convenzionali;

 l’ente interessato che non sia parte di un’Unione di comuni, potrà ricorrere alla formula della convenzione di cui all’art. 30 del Tuel per la realizzazione di una centrale di committenza unica con altri comuni, stante la sostanziale sovrapponibilità dello schema con quello dell’accordo consortile di cui all’art. 33, comma 3-bis del codice dei contratti pubblici.

 


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