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Sicilia, deliberazione n. 21 – Stabilizzazione è nuova assunzione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di configurare la “stabilizzazione” quale procedura di mera trasformazione dell’originario rapporto e non come nuova assunzione con conseguente instaurazione di un diverso rapporto di lavoro, e, come tale svincolato dalle regole dell’articolo 76 del d.l. 122/2008.

L’ente ha richiamato le sentenze n. 10942/2010, n. 15893/2010 e n. 8374/2011 del Tribunale di Roma, secondo cui “nello specifico il legislatore ha voluto distinguere la stabilizzazione quale individuazione di un rapporto già in essere, (come) cosa diversa dalla creazione di un nuovo rapporto, stabilendo in modo inequivoco che in caso di stabilizzazione si è in presenza di un unico rapporto di lavoro, iniziato con le modalità del rapporto a tempo determinato e poi stabilizzato in un rapporto a tempo indeterminato”;

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione n. 21/2013, pubblicata sul sito il 15 luglio, hanno chiarito che la stabilizzazione è assimilabile ad una nuova assunzione.

I magistrati contabili hanno richiamato la diversa decisione n. 4024/2012 della III Sezione Lavoro secondo cui “la stabilizzazione non costituisce una mera trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, quanto una nuova assunzione in relazione alla quale l’esistenza di un contratto a tempo determinato costituisce un mero presupposto”.

 


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