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Sicilia, deliberazione n. 20 – Stabilizzazione precari e proroga efficacia graduatorie


Un sindaco ha posto due quesiti in ordine alle procedure di trasformazione del rapporto di lavoro del personale precario, già contrattualizzato ai sensi della legge regionale 24/2010.

L’ente ha chiesto, in particolare, se:

– sia possibile derogare al principio di adeguato accesso dall’esterno;

– il termine di efficacia delle graduatorie fissato al 31.12.2012 dall’articolo 17, comma 12, del d.l. 78/2006 possa considerarsi prorogato alla data del 30.4.2013 per gli effetti della circolare regionale n. 1 dell’11.1.2013.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione n. 20/2013, pubblicata sul sito il 15 luglio, hanno chiarito che la selezione va operata tramite concorso pubblico, in quanto nessuna deroga al principio di adeguato accesso dall’esterno per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica può ritenersi autorizzata in via interpretativa (SS.RR., Deliberazione n.5/2013; Corte costituzionale, ad esempio, nella sentenza n. 235 del 2010).

I magistrati contabili hanno richiamato la recente giurisprudenza della Corte costituzionale, che con la sentenza n. 217/2012 ha dichiarato l’illegittimità di norme regionali che “prefigurano lo svolgimento non di un concorso aperto a tutti ma esclusivamente di una «specifica selezione concorsuale» riservata ai lavoratori precari in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale stessa”.

Pertanto, non è possibile “prevedere modalità che portino a vanificare, di fatto, la possibilità di svolgere un’effettiva comparazione fra concorrenti con finalità di selezione, precludendo l’accesso esterno e limitando la partecipazione dei soli soggetti già precedentemente impiegati a titolo precario, magari in mansioni di categoria inferiore o diversa rispetto a quelle messe a concorso, determinandone di fatto l’automatica inclusione nei ruoli”.

In merito al secondo quesito, i magistrati contabili hanno chiarito che la circolare dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro n. 1/2013, prevede unicamente – in attesa della pubblicazione della deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea regionale del 29-30 dicembre 2012 – che i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili, in scadenza dell’anno 2013 e in essere alla data del 30 novembre 2012, possano proseguire fino al 30 aprile 2013, alle condizioni specificate nel seguito del punto 2 della medesima circolare.

Inoltre, il comma 12 dell’articolo 17 del d.l. 78/2010 nel periodo finale stabilisce che ”le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012”.

Pertanto, secondo i magistrati contabili, “nessun’altra conseguenza in ordine alla proroga del termine delle graduatorie fissato al 31.12.2012 dall’art.17 comma 12 del D.L.78 del 2006 può evincersi dalla circolare citata che, com’è noto, non può avere efficacia superiore ad un atto legislativo”.

 


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