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Piemonte, deliberazione n. 242 – Accordi di programma e acquisto immobili


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere perfezionamento di atti tra enti finalizzati all’istituzione di diritti reali a titolo oneroso, per una delle parti, su immobili di proprietà pubblica.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione n. 242/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 luglio, hanno ricordato che per effetto della recente norma di interpretazione autentica, il divieto di acquisto di immobili non si applica, tra l’altro, “alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali”.

Pertanto, l’acquisto dei terreni necessari per la realizzare delle opere di compensazione, previste in Accordi di programma conclusi con altre Amministrazioni, non rientra nel divieto se l’Ente ha deliberato prima del 31 dicembre 2012 l’individuazione delle aree sulle quali le stesse devono essere effettuate e abbia manifestato la volontà di acquisire gli immobili individuati “con esattezza” (programmazione dell’operazione di acquisto).

 


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