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Piemonte, deliberazione n. 241 e 243 – Acquisto immobili programmati


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione del divieto di acquisto immobili imposto dalla legge di stabilità per il 2013, in particolare, se sia possibile procedere all’acquisto di un terreno di proprietà privata, destinato a spazi pubblici in base alla previsione del P.R.G.C., al fine di realizzare sia un parcheggio che uno spazio verde attrezzato con panchine e giochi per bambini.

L’ente ha precisato che “in sede di assestamento del bilancio di previsione 2012, il consiglio ha deliberato di applicare una quota di Avanzo di amministrazione per finanziare il prezzo di acquisto e le spese di rogito” e che nel mese di gennaio 2013 il Consiglio comunale ha deliberato l’acquisto.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 241/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 luglio, hanno chiarito che per effetto della recente norma di interpretazione autentica, il divieto di acquisto di immobili non si applica “alle procedure relative all’acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle permute a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali”.

Pertanto, non sussiste il divieto nel caso in cui l’ente locale abbia programmato con delibera consiliare l’acquisto dell’immobile prima del 31 dicembre 2012, purché con detta delibera l’ente abbia manifestato la volontà di acquisire un immobile individuato “con esattezza”, definendo tempi e modalità di conclusione dell’operazione.

Di conseguenza, “se l’Ente ha applicato una quota dell’avanzo di amministrazione per finanziare il prezzo di acquisto e le spese di rogito o con altra delibera, sempre assunta prima del 31 dicembre 2012, l’Ente aveva individuato l’immobile, le condizioni di acquisto e espresso la volontà di procedere all’operazione è possibile l’acquisto nel 2013, in base alla previsione contenuta nell’art. 10 bis del d.l. 8 aprile 2013, n. 35, conv. dalla legge 6 giugno 2013, n. 64”.

In merito al secondo quesito, i magistrati contabili hanno chiarito che a partire dal 1° gennaio 2014 le operazioni di acquisto di immobili da parte delle Amministrazioni territoriali sono possibili se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1-ter dell’articolo 12 del d.l. 98/2011, vale a dire che “siano comprovate documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento”, la congruità del prezzo sia attestata dall’Agenzia del demanio e sia “data preventiva notizia, con l’indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell’ente”.

 


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