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Lazio, deliberazione n. 131 – Rinnovi contratti di locazione passiva


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di stipulare un contratto di locazione passiva, in rinnovazione, per il tempo necessario al completamento dell’edificazione della sede del centro anziani di proprietà comunale.

L’ente ha premesso che il contratto di locazione, di durata di sei anni e scaduto il 31 dicembre 2012, non è stato rinnovato per volontà del locatore.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione n. 131/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 luglio, hanno ricordato che l’articolo 1, comma 138 della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013), sancisce con chiarezza il divieto, per il 2013, di ricorrere a contratti di locazione passiva come regola di sana gestione finanziaria, con salvezza della possibilità di derogarvi, oltreché in ipotesi di rinnovo di contratti già in corso, in presenza di peculiari situazioni di fatto da dimostrare in concreto ed a condizioni più vantaggiose.

Secondo i magistrati contabili, il mero riferimento all’ammissibilità di rinnovi contrattuali contenuta nella norma è da interpretarsi non già come legittima ex se, bensì come facoltà di conseguire un bene in locazione per scopi identici a quelli sottostanti ad un rapporto cessato e consistenti nel soddisfacimento con continuità nel tempo della medesima esigenza allocativa.

Pertanto, con un’interpretazione estensiva, i magistrati contabili hanno chiarito che la deroga al divieto di nuove locazioni passive ricomprende “non solo i casi in cui la necessità di accedere ad una locazione derivi dalla dismissione volontaria di un immobile pubblico già in uso e che non è possibile continuare a detenere ad altro titolo (così ricadendo nella seconda tipologia di fattispecie in deroga), ma anche i casi in cui tale necessità di sostituzione non sia dipesa dalle scelte dell’amministrazione interessata”.

 

 


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