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Lazio, deliberazione n. 129 – Trattamento economico dipendenti società in house


Un sindaco ha posto una serie di quesiti in materia di trattamento economico spettante – per gli anni 2013 e 2014 – ai dipendenti di società interamente partecipate dal Comune ai sensi dell’articolo 4, comma 11, del d.l. 95/2012.

L’ente, in particolare, ha chiesto se l’articolo 9 del d.l. 78/2010, nella parte in cui dispone che il trattamento economico “non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno”, sia applicabile analogicamente anche ai dipendenti della società pubblica.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 129/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 luglio, hanno chiarito che il comma 11 dell’articolo 4 del d.l. 95/2012 deve interpretarsi ed applicarsi nei seguenti termini:

1) il limite del trattamento “ordinariamente spettante per il 2011” va calcolato con riferimento al trattamento complessivo in essere al 31 dicembre 2011, avuto riguardo al livello economico medio corrispondente all’inquadramento del singolo dipendente, trattamento comprensivo delle componenti fondamentali: stipendio, tredicesima, indennità integrativa speciale ove prevista o RIA ove spettante e delle componenti accessorie aventi carattere fisso e continuativo eventualmente percepite: indennità di amministrazione, retribuzione di posizione fissa e variabile, indennità pensionabile, indennità operativa, importo aggiuntivo pensionabile;

2) quanto agli scatti di anzianità essi sono ricompresi in tale trattamento ordinario, per cui non possono essere riconosciuti oltre il detto limite;

3) non rientrano invece in esso le somme da corrispondere a titolo di straordinario motivato da esigenze di servizio, trattandosi di una componente non fissa né continuativa della retribuzione;

4) i periodi di sospensione del rapporto lavorativo per cassa integrazione straordinaria in deroga devono essere considerati neutri ai fini della determinazione del trattamento “ordinariamente spettante per il 2011”, poiché se il singolo dipendente ha subito delle decurtazioni stipendiali nel 2011 per maternità, malattia o cassa integrazione ciò non può influire in senso peggiorativo sul computo del limite, in quanto il tetto del trattamento “ordinariamente spettante per il 2011” andrà comunque calcolato come se tali riduzioni non fossero avvenute.

In merito all’ultimo quesito, concernente l’eventuale applicabilità alla retribuzione dei dipendenti della società partecipata dell’articolo 9 del d.l. 78/2010, i magistrati contabili hanno chiarito che tale limitazione si applica soltanto al “trattamento previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’art.1 della legge 31 dicembre 2009 n.196”.

 


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