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Umbria, deliberazione n. 117 – Costituzione holding: illegittima


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 14, comma 32, del d.l. 78/2010, in particolare, sulla possibilità di costituire una holding in capo ad una delle società possedute al 100% nella quale far confluire l’insieme delle partecipazioni detenute dal Comune.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione n. 117/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 luglio, hanno chiarito che la costituzione di una holding non è strumento idoneo per ridurre la partecipazione societaria dei Comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti, ex articolo 14, comma 32, del d.l. 78/2010.

Tale disposizione infatti prevede la possibilità del Comune di partecipare ad “una sola società”, con il conseguente obbligo di mettere “ in liquidazione le altre, entro il 31/12/2011”; termine prorogato al 31/12/2013”.

 


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