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Umbria, deliberazione n. 116 – Gestione farmacia tramite concessione a terzi: non possibile


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare lo strumento della concessione a terzi, o in alternativa l’istituto dell’associazione in partecipazione, per la gestione del servizio farmaceutico, finora gestito in economia.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 116/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 luglio, hanno ribadito che la qualificazione giuridica del servizio di gestione della farmacia comunale è caratterizzato da elementi di specificità normativa, attesa l’inerenza al diritto costituzionale alla salute dei cittadini.

Tale servizio assume la natura di servizio pubblico locale a tendenziale rilevanza economica.

Secondo i magistrati contabili, le farmacie di cui i Comuni sono titolari, o quelle acquisite in seguito all’esercizio del diritto di prelazione, possono essere gestite tramite:

a) azienda speciale;

b) consorzi tra Comuni per la conduzione di farmacie di cui sono titolari;

c) società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui l’ente abbia la titolarità (all’atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra l’amministrazione comunale e i predetti professionisti).

I magistrati contabili hanno tuttavia precisato che la possibilità di gestire il servizio farmaceutico a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti è stata considerata legittima dal legislatore solo per alcuni enti.

Infatti, ai sensi dell’articolo 14, comma 32 del d.l. 78/2010, “la gestione delle farmacie comunali attraverso lo strumento societario (rectius: società di capitali) è consentita soltanto agli enti locali con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, mentre per gli enti locali con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti ciò è possibile solo attraverso l’associazione con altri enti che insieme superino detta soglia, assumendo una partecipazione societaria paritaria o proporzionale al numero degli abitanti”.

In merito al primo quesito, i magistrati contabili hanno chiarito che non è possibile la gestione del servizio farmaceutico comunale mediante l’utilizzo dello strumento concessorio, in quanto non è consentita una scissione fra la titolarità del servizio e il suo concreto esercizio mediante lo strumento della concessione a terzi.

Relativamente alla possibilità di utilizzare, per la gestione della farmacia comunale, l’istituto civilistico dell’associazione in partecipazione, i magistrati contabili hanno chiarito che tale soluzione è possibile a condizione che:

a) la veste di associato venga assunta dai farmacisti attualmente dipendenti dall’ente locale;

b) l’ente stesso assuma e mantenga per l’intera durata del contratto la veste di associante, atteso che la posizione di preminenza che la legge riconosce all’associante nella gestione dell’attività è in grado di assicurare il soddisfacimento dell’interesse pubblico connesso all’esercizio del servizio farmaceutico di cui l’ente locale è titolare.

 


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