Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, deliberazione n. 250 – Mancato rispetto patto stabilità e trattamento accessorio


Un sindaco ha chiesto chiarimenti in merito al quadro sanzionatorio vigente in caso di mancato rispetto del patto di stabilità, in particolare, sulla possibilità di procedere alla corresponsione del trattamento economico accessorio.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 250/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 luglio, hanno chiarito che tra le conseguenze del mancato rispetto dei vincoli dettati dal patto di stabilità interno, particolare rilievo assume la previsione dell’art. 40, comma 3 quinquies del d.lgs. 150/2001, che subordina al rispetto dei vincoli di finanza pubblica le possibilità concrete di integrare le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata.

In merito all’ulteriore quesito, ovvero se l’art. 40 debba essere interpretato come riferito alla rendicontazione dei risultati dell’anno precedente, ovvero con valenza anche in chiave di programmazione finanziaria (bilancio di previsione e relativi assestamenti), i magistrati contabili hanno ribadito che “gli enti locali, nella deliberazione e successiva erogazione delle risorse integrative aggiuntive, in osservanza di un principio di prudenza, corollario di quello più generale di sana gestione finanziaria, sono comunque tenuti a rispettare gli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno e le norme vigenti che impongono il contenimento delle spese di personale anche con rifermento all’esercizio finanziario venturo o in corso (nel caso di specie: il 2012) attraverso lo strumento del bilancio di previsione e i relativi assestamenti”.

Pertanto, “le possibilità concrete di integrare le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa andranno poi subordinate al rispetto del Patto di stabilità e dei vincoli finanziari sia nell’anno precedente che in quello di destinazione di tali risorse. Ferma restando, quindi, l’obbligo di recupero delle somme eventualmente versate nella sessione negoziale successiva (nel caso di specie: il 2013), l’ente interessato potrà integrare le risorse destinate alla contrattazione decentrata dopo aver accertato l’effettivo rispetto dei vincoli finanziari (nel caso di specie: non prima del 2014)”.

 


Richiedi informazioni