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Durc regolare se c’è la certificazione del credito: in GU il decreto


E’ stato pubblicato sulla G.U. del 16 luglio n. 165 il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 marzo 2013, disciplinante le modalità di rilascio e di utilizzazione  del documento unico di regolarità contributiva in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.

In particolare, il soggetto non in regola con il pagamento dei versamenti ma in possesso di una certificazione in grado di attestare crediti certi nei confronti di p.a., avrà la possibilità di ottenere il Durc tramite richiesta agli enti tenuti al rilascio del documento.

Il durc verrà emesso con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell’articolo 13-bis del d.l. 52/2012, precisando l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del Durc medesimo.

Il provvedimento chiarisce che nel caso di utilizzo del Durc per ottenere il pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, la p.a. dovrà esercitare il potere sostitutivo previsto dall’articolo 4, comma 2, del d.p.r. 207/2010.

Da sottolineare che il provvedimento stabilisce, inoltre, che “al fine di assicurare l’assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, l’intervento sostitutivo si applica alle erogazioni, a carico di pubbliche amministrazioni, a qualsiasi titolo spettanti al soggetto”.


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