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Lombardia, deliberazione n. 297 – Spese personale enti soggetti al patto di stabilità dal 2013


Un sindaco ha chiesto una serie di quesiti in materia di regime delle spese di personale e delle assunzioni applicabili agli enti che entrano nel perimetro del patto a partire dal 1° gennaio 2013.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 297/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 luglio, hanno chiarito che l’assoggettamento del comune al rispetto della disciplina vincolistica in materia di spese di personale per gli enti che soggiacciono al Patto di stabilità, comporta la sottoposizione in toto alla nuova disciplina vincolistica prevista dall’articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008, nel testo di attuale vigenza.

Per quanto concerne il secondo quesito, relativo all’adozione dell’incarico ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Tuel, i vincoli imposti dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, i magistrati contabili, richiamate le indicazioni di massima enunciate nella deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, 2/2012, hanno evidenziato che “in carenza dell’ammontare di spesa sostenuta nel triennio 2007-2009, può essere compiuta dall’ente che non ha mai effettuato spese per tale tipologia assunzionale, nei limiti strettamente necessari alle esigenze dell’amministrazione comunale al fine di garantire il mantenimento dei servizi e delle funzioni amministrative essenziali per la sana gestione dell’ente medesimo, posto che l’interruzione del servizio, conseguente all’impossibilità di sostenere la spesa comporti un nocumento maggiore rispetto al divieto imposto dalla disciplina finanziaria vincolistica”.

I magistrati contabili hanno inoltre richiamato quanto espresso dalle Sezioni riunite 11/2012 secondo cui la norma di cui all’articolo 9 comma 28 del d.l. 78/2010, letta in senso costituzionalmente orientato, non può intervenire a limitare l’autonomia costituzionale degli enti.

Alla luce di tale principio, pertanto, “è possibile derogare a determinati tipi di vincoli posti da norme statali finanziarie, se si tratta di assicurare funzioni fondamentali non altrimenti adempibili”.

Per quanto concerne il terzo quesito, concernente il dato contabile cui riferirsi per calcolare il contenimento della spesa di personale per l’anno 2013, i magistrati contabili hanno chiarito che “il mutamento del regime regolatore la spesa di personale per gli enti assoggettati al Patto di stabilità, prevede la rilevanza del rapporto della spesa di personale rispetto al precedente anno (2012) e non il raccordo con la spesa storica riferita all’annualità 2008”.

Pertanto, secondo i magistrati contabili, l’ente, “fermo restando l’obbligo di osservare un predeterminato rapporto fra spesa per il personale e spesa corrente (art. 76 comma 7 D.L. n. 112/2008) al cui fine rileva eventualmente anche il costo per il personale sostenuto da società partecipate, ai fini della riduzione della spesa storica dovrà far riferimento, dal 2013, ai commi 557 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 296/2006 (valevole per gli enti sottoposti a patto di stabilità) e non più al comma 562”.

 


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