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Lombardia, deliberazione n. 281 – Spese personale finanziate da fondi regionali


Un sindaco ha chiesto se le spese di personale degli operatori di Polizia Locale, finanziate con i fondi che la Regione eroga per “iniziative e progetti comunali” finalizzati alla sicurezza, possano essere dedotte dal comma 557 dell’articolo 1 della Legge 296/2006 e se le stesse possano essere legittimamente escluse dall’articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 281/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 luglio, hanno chiarito che “al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, la provenienza dalla Regione delle risorse per il finanziamento della spesa per il personale non esclude il loro computo dai tetti di spesa fissati rispettivamente dai commi 557 e 562 dell’art. 1 della legge n. 296/2006”.

La Corte ha così ribadito l’interpretazione sostenuta dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nelle linee guida, alle quali devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria (ex art. 1, comma 167, della legge n. 266/2005) per la predisposizione della relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto consuntivo.

I magistrati contabili della Lombardia hanno chiarito che le spese escluse dalle componenti rilevanti, ai sensi dei commi 557 e 562 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 (si veda da ultimo le linee guida allegate alla Deliberazione n. 10 del 18/06/2012), sono solo “le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati”.

In merito al secondo quesito, i magistrati contabili hanno ribadito il carattere inderogabile del comma 2 bis, dell’articolo 9, del d.l. 78/2010, chiarendo che il “tetto” del fondo “trattamento accessorio” non può mai superare il corrispondente importo dell’anno 2010 a prescindere dalle modalità con cui viene alimentato il fondo.

Pertanto, “anche se il fondo viene alimentato mediante risorse provenienti dalla regione non può essere superato il tetto dell’anno 2010”.

Infine, i magistrati contabili hanno ricordato che “questa Sezione ha avallato l’interpretazione rigorosa sin qui esposta, anche in merito all’impossibilità di incrementare “oltre il tetto dell’anno 2010” il fondo per il “lavoro straordinario” alimentato ai sensi dell’art. 14 del CCNL EELL del 1.04.1999 (cfr. Lombardia/423/2012/PAR del 4 ottobre 2012)”.

 


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