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Lombardia, deliberazione n. 277 – Nuovi contratti d’affitto con oneri a carico dell’assicurazione


Una Provincia ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 1, comma 138, della Legge 228/2012, che vieta nuove locazioni nel 2013.

In particolare, l’ente, in qualità di soggetto competente in materia di edilizia scolastica, ha chiesto se sia possibile affittare altri locali presso lo stesso locatore, adiacenti a quelli già condotti, necessari a far fronte alle maggiori iscrizioni scolastiche, con oneri a carico dell’assicurazione per i danni da rischio sismico stipulata dall’ente.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 277/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 luglio, hanno chiarito che sono ricomprese nel divieto di nuove locazioni passive per il 2013 solo le locazioni il cui canone grava sulle casse dell’ente.

Secondo i magistrati, dunque, “considerato che gli oneri sostenuti dalla Provincia per il maggior canone di locazione, relativo ad ulteriori ed adiacenti locali necessari a far fronte alle maggiori iscrizioni scolastiche, sarebbero comunque coperti dall’indennizzo garantito da un’assicurazione per rischi sismici (la quale rimborsa “extracosti” di tal fatta), appare evidente che la fattispecie straborda la casistica che la norma intende vietare”.

Secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza contabile, quando una norma non intende vietare di per sé una tipologia di spesa, bensì ridurla, la disposizione limitativa non comprende le spese integralmente finanziate da soggetti estranei all’ente locale.

 


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