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Lombardia, deliberazione n. 276 – Utilizzo quota di riduzione del fondo per cessazioni: NO


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare la quota di riduzione del fondo, conseguente della diminuzione di 2 unità di personale (una per mobilità ed una per pensionamento), per il finanziamento di progetti od obiettivi specifici ai sensi dell’art. 15, commi 2 e 5, ccnl. 1 aprile 1999.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 276/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 luglio, hanno ricordato che il comma 2 bis dell’articolo 9 del d.l. 78/2010 dispone che ”a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, autonomamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”.

Secondo i magistrati contabili tale norma “non può essere in alcun modo elusa, dato che prevede una riduzione che può definirsi “strutturale ed irreversibile” del fondo di cui si parla”.

 


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