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L’istanza di autotutela non legittima la partecipazione alle gare pubbliche


La presentazione all’amministrazione finanziaria di un’istanza di autotutela o di sgravio non rientra fra le situazioni che consentono di ritenere la pretesa fiscale non ancora definitivamente accertata.

Pertanto, risulta preclusa la partecipazione alle gare pubbliche, non ricorrendo il requisito di correttezza fiscale richiesto dall’articolo 38, comma 1, lett. g), del codice dei contratti pubblici.

Questo quanto chiarito dal Tar Lombardia, sez. I, con la sentenza n. 1552 del 14 giugno 2013, con la quale ha respinto il ricorso presentato da una società alla quale era stata revocata l’aggiudicazione provvisoria.

Nel caso in esame, infatti, la stazione appaltante, in sede di verifica dei requisiti di carattere generale, aveva ritenuto sussistente l’impedimento di cui all’art. 38, comma 1, lett. g) del d.lgs. 163/2006 in quanto era emersa una posizione di irregolarità tributaria a carico della mandante.

Risultava, infatti, a carico della società, una cartella di pagamento non tempestivamente impugnata davanti alla competente Commissione tributaria, alla quale non aveva fatto seguito il pagamento, ma soltanto una domanda di riesame in via di autotutela da parte dell’Agenzia.

I giudici amministrativi hanno confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la presentazione di un’istanza di autotutela non fa venir meno il definitivo accertamento della violazione, ma dimostra, anzi, che alla data di presentazione della domanda per la partecipazione alla gara, il concorrente escluso versava in una situazione di irregolarità tributaria per quanto riguarda gli importi oggetto di istanza di autotutela.

 

 


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