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Commissione di gara: niente compenso al dirigente responsabile del servizio


Il dipendente che riveste la qualifica di dirigente dell’amministrazione che ha indetto la procedura di evidenza pubblica non ha diritto al compenso per le funzioni svolte quale componente di una commissione di gara.

Questo quanto ribadito dal Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 3592 dell’8 luglio 2013, con la quale ha confermato la decisione del Tar che aveva respinto il ricorso presentato dall’interessato avverso la mancata erogazione del compenso quale componente della commissione giudicatrice, attribuendo valenza decisiva alla qualifica, rivestita all’atto della nomina, di dirigente funzionalmente competente alla cura e allo svolgimento delle procedure selettive pubbliche espletate nell’interesse dell’amministrazione.

Nel caso di specie, l’amministrazione, all’atto della nomina dei tre componenti della commissione di gara, tutti dipendenti, aveva disposto la spettanza e la misura del compenso in relazione della diversità e specificità rispettivamente delle funzioni, e delle conseguenti posizioni giuridiche dei singoli tre funzionari.

I giudici amministrativi hanno chiarito che l’esercizio, da parte del dirigente, di funzioni amministrative svolte per conto e nell’interesse del comune e relative alla procedura di gara, non danno diritto alla percezione di alcun compenso.

 


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