Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, deliberazione n. 265 – Limite spesa personale consorzio servizi


Un sindaco ha chiesto un parere sulla spesa del personale.

In particolare, l’ente ha chiesto se il consorzio, di cui è socio (costituito per la gestione di un parco di interesse sovra comunale), al fine di verificare il rispetto del comma 562, possa prendere come riferimento il tetto di spesa per l’anno 2012, anziché per l’anno 2008, stante l’ampliamento del territorio gestito dal consorzio.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 265/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 luglio, hanno chiarito che anche i consorzi, costituiti fra enti locali per la gestione associata di servizi (essendo ormai preclusa la permanenza in vita di consorzi di funzione), devono osservare, come le aziende speciali, i divieti e le limitazioni (individuati mediante il rinvio dinamico operato dall’articolo 114, comma 5 bis, del Tuel) previste per gli enti locali che li hanno costituiti e vi partecipano.

Pertanto “il Consorzio, per poter procedere ad assunzioni, deve individuare i “divieti e le limitazioni” poste in capo ai Comuni aderenti (cfr. art. 114 comma 5 bis del TUEL), valutando, in primo luogo, se non sono incorsi in divieti (per esempio, mancato rispetto del patto di stabilità; inosservanza del tetto di spesa storica o del rapporto fra spesa di personale e spesa corrente) ed enucleando, in secondo, le relative limitazioni (cessazioni intervenute nell’anno precedente ex art. 1 comma 562 della LF n. 296 o 40% delle medesime cessazioni, ex art. 76 comma 7 d.l. n. 112/2008)”.

 


Richiedi informazioni