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Lombardia, deliberazione n. 262 – Accordo bonario e divieto acquisto immobili


Una provincia ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 12, comma 1-quater, del d.l. 98/2011, in particolare se rientri nel divieto di acquisto di immobili anche l’ipotesi di “accordo bonario” per l’acquisizione di diritti immobiliari su aree di proprietà privata, nell’ambito di un progetto finanziato in parte dalla provincia.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 262/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 luglio, hanno chiarito che “se per “accordo bonario” si fa riferimento all’atto di cessione volontaria cui fa espresso riferimento l’art. 20 comma 9 DPR 327/2001, l’ipotesi rientra senz’altro tra quelle escluse dal divieto di acquisire beni immobili”, stante la norma di interpretazione autentica contenuta nell’articolo 10-bis della legge 64/2013.

 


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