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Lombardia, deliberazione n. 259 – Conferimento delle reti-gas a società patrimoniale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di alienare la proprietà di beni e impianti strumentali all’esercizio del servizio di erogazione del gas a privati, siano essi società patrimoniali di rete, a partecipazione pubblica, ovvero società esercenti attività diversa dal servizio pubblico.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 259/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 luglio, hanno richiamato le recenti delibere n. 61 e 66 del 2013 nelle quali è stata affrontata approfonditamente la questione del conferimento di patrimonio pubblico a società patrimoniali.

I magistrati contabili hanno ricordato che il comma 113 del Tuel, che consentiva espressamente la cessione di reti a società patrimoniali, è stato abrogato implicitamente, secondo l’autorevole interpretazione della Corte costituzionale, sentenza n. 320/2011, dal comma 11 dell’articolo 23-bis del d.l. 112/2008 che ha sancito la “proprietà pubblica” delle reti, prevedendo che la gestione potesse essere affidata a soggetti privati (separazione tra proprietà e gestione).

Successivamente, l’art. 23-bis è stato abrogato dal referendum del giugno 2011.

La disciplina speciale per i beni-rete destinati a servizi pubblici locali (comportante l’inalienabilità) è stata nuovamente prevista dal d.l. 138/2011, con l’articolo 4, che riproduceva l’art. 23-bis, norma dichiarata incostituzionale con sentenza n. 199/2012.

I magistrati contabili hanno chiarito che:

– l’art. 113, comma 13, del Tuel, abrogato dall’art. 23-bis del d.l. 112/2008, non può considerarsi nuovamente in vigore per effetto dell’abrogazione referendaria e della sent. della corte costituzionale 199/2012, per il principio, consolidato (Corte Cost. sent. 13/2012), che nega la reviviscenza alle norme abrogate;

– è venuta meno la norma speciale che, imponendo la “proprietà pubblica” delle reti, strumentali ai servizi pubblici locali, sanciva l’inalienabilità delle stesse.

Con particolare riferimento alle reti del gas, i magistrati contabili hanno chiarito che la disciplina contenuta nel decreto “Letta” persegue la liberalizzazione del settore mediante il principio generale della necessità della gara per l’affidamento del servizio e della durata limitata (al massimo dodicennale) della relativa concessione.

Pertanto, secondo i magistrati contabili, in base alla normativa, attualmente vigente in materia, “la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinate al servizio di distribuzione del gas – confluita nel patrimonio indisponibile – è attribuibile, oltre che all’ente pubblico, a società patrimoniali di reti dello stesso ente e, nei limiti della unitaria circolazione della proprietà con la gestione, verso soggetti privati; sono peraltro incompatibili con la natura del bene e la relativa disciplina specifica di legge, negozi di circolazione che scindano la proprietà e l’uso, a scopo di garanzia”.

Secondo i magistrati contabili, “infatti, l’attribuzione in proprietà o nella disponibilità del privato delle reti e degli impianti si giustifica ed è legittima esclusivamente se strettamente correlata con la durata e i limiti del regime concessorio, su base contrattuale a seguito di gara condotta secondo i principi di tutela della concorrenza previsti dal diritto interno e comunitario”.

 


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