Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di destinare i proventi delle concessioni edilizie, e le relative sanzioni, alle spese di manutenzione corrente del patrimonio mobiliare e immobiliare del comune.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 258/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 luglio, hanno ricordato che la disciplina prevista dall’articolo 2, comma 8, della legge 244/2007 è stato prorogato. Tale disposizione ha previsto la possibilità di destinare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.
In particolare, tale possibilità è disciplinata:
– per gli anni 2008-2012, dall’articolo 2, comma 41, legge 11/2010;
– fino al 2014, dall’articolo 10, comma 4-ter, del d.l. 35/2013, convertito con legge 64/2013.