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Lombardia, deliberazione n. 257 – Assunzione nuovi mutui


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità stipulare due mutui per realizzare importanti interventi di miglioria per due depuratori comunali, derogando al limite di cui all’articolo 8, comma 1, legge 183/2011.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 257/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 luglio, hanno ricordato che la disposizione ha modificato l’articolo 204 del Tuel secondo cui “oltre al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 203, l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l’importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell’articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 6% per l’anno 2013 e il 4% dal 2014 delle entrate relative al primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui” (per il 2011 era il 12% e per il 2012 l’8%).

Tali disposizioni imperative, finalizzate a contenere l’indebitamento, sono inderogabili.

 


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