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Lombardia, deliberazione n. 256 – Comuni tra 30.000 e 50.000: obblighi dismissione società


Un sindaco ha posto una serie di quesiti in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 14, comma 32, del d.l. 78/2010, in particolare:

 se l’operazione di fusione per incorporazione sia equiparabile alla liquidazione ai sensi dell’articolo 14, comma 32, del d.l. 78/2010;

 se sia possibile, una volta posta in liquidazione la società, conferire le relative quote sociali all’interno di altra società, senza procedere all’operazione di fusione societaria;

 l’individuazione del termine ultimo per l’attivazione degli adempimenti previsti dall’art. 14, comma 32, del d.l. 78/2010 con riferimento ai comuni aventi popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 256/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 luglio, hanno confermato l’interpretazione fornita con la deliberazione n. 66/2013 secondo cui “la riorganizzazione societaria delle partecipazioni pubbliche locali presuppone necessariamente l’idoneità della società partecipata ad essere mantenuta in mano pubblica, sicché non appare conforme allo scopo della normativa sulle dismissioni applicabile agli enti demograficamente minori, procedere ad operazioni di concentrazione societaria facendo perno su partecipazioni che debbono essere dismesse mediante liquidazione o alienazione”.

Quanto affermato, secondo i giudici amministrativi, è applicabile anche ai comuni con popolazione compresa tra i 30.000 ed i 50.000 abitanti.

In merito la secondo quesito, i magistrati contabili hanno chiarito che la messa in liquidazione della società non più legittimamente detenuta è conforme all’articolo 14, comma 32, del d.l. 78/2010.

Tuttavia, i magistrati contabili hanno espresso perplessità sulla successiva allocazione delle quote sociali all’interno del patrimonio di altra società.

In particolare, secondo i magistrati contabili, si potrebbe ipotizzare una forma di indebito finanziamento in violazione dell’articolo 6, comma 19, del d.l. 78/2010 o un’ingiustificata estensione di responsabilità patrimoniale della società nei confronti di eventuali debiti derivanti dalla liquidazione.

In merito all’ultimo quesito inerente l’esatta individuazione del termine previsto per i comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 50.000 abitanti, i magistrati contabili, hanno ricordato che:

– originariamente il termine era fissato al 31 dicembre 2011;

– l’articolo 2, comma 43, del d.l. 225/2010 ha prorogato, per tutti i comuni, il termine per l’adempimento dell’obbligo al 31 dicembre 2013.

Pertanto, secondo i magistrati contabili, per i comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 50.000 abitanti, il termine è quello del 31 dicembre 2013, in quanto il “plurimo rimando” disposto, prima dall’articolo 16 del d.l. 138/2011 e poi dall’articolo 29, comma 11-bis, del d.l. 216/2011, “non ha modificato il termine fissato per i comuni tra i 30.000 ed i 50.000 abitanti, modificando esclusivamente i termini fissati per i comuni di soglia demografica inferiore”.

 


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