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Lombardia, deliberazione n. 255 – Acquisto autovettura per servizi sociali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di munirsi di un’autovettura per svolgere servizi sociali.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 255/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 luglio, hanno ricordato che l’articolo 6, comma 14, del d.l. 78/2010 ha posto un limite alla spesa degli Enti locali in tema di acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovettura, prevedendo solo due eccezioni che riguardano le autovetture “utilizzata dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.”

Le successive norme contenute nell’articolo 5, comma 2, del d.l. 95/2012 hanno ampliato tali “eccezioni” con particolare riferimento ai “servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza”, modifica confermata dall’articolo 1, commi 143 e 144 della legge 228/2012.

Pertanto, secondo i magistrati contabili, l’ente potrà acquistare nel 2013 un’autovettura da adibire ai “servizi sociali”, purché tale esigenza sia finalizzata a “garantire i livelli essenziali di assistenza” e siano rispettare le norme contabili di carattere generale a cui i Comuni devono attenersi.

 


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