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Lombardia, deliberazione n. 252 – Utilizzo somme piani razionalizzazione anno di competenza


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 16, commi 4 e 5, del d.l. 98/2011, in particolare sulla possibilità di inserire le economie generate dai piani di razionalizzazione approvati ed effettuati nel 2012 nel fondo delle risorse decentrate dello stesso anno (2012), salva la loro effettiva erogabilità nell’anno 2013 a seguito dell’accertamento del raggiungimento degli obiettivi e delle economie a consuntivo da parte del competente organo di controllo.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 252/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 luglio, hanno confermato l’interpretazione fornita dalla Sezione Veneto con la deliberazione n. 532/2012, secondo cui le economie dei piani di razionalizzazione possono essere impiegate immediatamente a consuntivo nell’ambito della contrattazione decentrata.

Secondo i magistrati contabili, “la speciale disciplina introdotta per le menzionate “economie aggiuntive” costituisce la risultante della peculiare tecnica utilizzata dal legislatore al fine di realizzare il contenimento della spesa di personale (…) riconducibile ad un meccanismo in un certo qual modo “premiale”, che, attraverso la creazione di “percorsi virtuosi”, tende a produrre risparmi di spesa “ulteriori” rispetto a quelli imposti dal patto di stabilità e dalla normativa vigente in materia” con conseguente possibilità di attribuzione nell’anno di competenza”.

 


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