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Toscana, deliberazione n. 234 – Deroghe al divieto di acquisto immobili


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione del divieto di acquisto di acquisto di immobili di cui all’articolo 12, del d.l. 98/2011.

In particolare, l’ente ha chiesto se sia possibile far rientrare nella deroga, di cui al comma 1-sexies dell’articolo 12, l’acquisto di un terreno da destinare a Centro raccolta rifiuti con erogazione da parte della Regione di un contributo per la realizzazione dell’opera.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione n. 234/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 luglio, hanno ricordato che le uniche deroghe ammesse dal legislatore al divieto di acquisto previsto per il 2013 concernono le operazioni:

 destinate a soddisfare esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica (comma 1-quinquies);

 previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali, realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese, che siano finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del d.lgs. 88/2011 (comma 1-sexies).

Pertanto, secondo la Corte dei Conti Toscana, l’acquisto di un terreno da destinare a Centro raccolta rifiuti non rientra nella deroga, nonostante l’ente fosse beneficiario di un contributo da parte della Regione per realizzare tale intervento.

 


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