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Sardegna, deliberazione n. 58 – Costituzione Fondazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 6, del d.l. 95/2012, in particolare sulla possibilità di costituire, partecipare o ampliare l’attività di una Fondazione che esercita funzioni nel campo dell’istruzione e della formazione costituita ai sensi del d.p.c.m. 25/01/2008, “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori”.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione n. 58/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 luglio, hanno chiarito che, “alla luce del combinato disposto del comma 6 (che vieta istituzione di nuovi enti) e del comma 1 (che impone un obbligo di soppressione, accorpamento o riduzione degli enti esistenti) dell’art. 9 del D.L. n. 95 del 2012, e della ratio complessiva del provvedimento legislativo in oggetto, appare vietata in linea generale, non solo l’istituzione di una nuova fondazione, ma anche una nuova “partecipazione” o l’ampliamento dell’attività di una fondazione esistente, in quanto in contrasto con la volontà del legislatore di ridurre sensibilmente la presenza degli enti locali in enti e organismi esistenti”.

Per quanto concerne specificatamente le fondazioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali, i magistrati contabili hanno chiarito che non è possibile l’istituzione di una nuova fondazione, in quanto l’eccezione di cui all’articolo 9, comma 1-bis introduce una deroga puntuale alla portata precettiva del (solo) comma 1 relativo alla soppressione, all’accorpamento e all’obbligo di riduzione dei costi di organismi già esistenti.

Viceversa, secondo i magistrati contabili, “ai sensi del medesimo art. art. 9, comma 1-bis, non è necessario che l’eventuale “partecipazione” ad una fondazione già istituita garantisca la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento, ferma restando la necessità di razionalizzare le partecipazioni dell’Ente locale e di contenere il più possibile i relativi costi”.

 


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