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Lombardia, deliberazione n. 251 – Procedura espropriativa e acquisto immobili


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dall’articolo 1, comma 138, della legge 228/2012, in particolare sulla possibilità di perfezionare l’acquisto di alcune aree di proprietà di terzi e, ciò, in forza di procedure espropriative avviate ai sensi della vigente normativa di cui al d.p.r. 327/2001, previa occupazione anticipata ex articolo 22 bis, per le quali è stata concordata la cessione volontaria dei beni (articolo 45) in superamento del procedimento ablatorio.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 251/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 luglio, hanno ricordato che, con l’articolo 10-bis della legge 64/2013, il legislatore ha stabilito, tra l’altro, che “Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all’articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all’acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327”.

Pertanto, nulla osta a che l’ente interessato proceda ad acquisizioni espropriative ai sensi del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327”.

 


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