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Liguria, deliberazione n. 56 – Enti convenzionati e assunzione personale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, in particolare se:

 l’utilizzo di un dipendente di un altro ente ai sensi dell’articolo 14 del ccnl. 22 gennaio 2004 o dal comune capofila in una gestione associata sia assoggettato al limite previsto dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010;

 sia possibile prorogare un progetto di formazione “cantiere scuola” per ulteriori sei mesi (proroga già concessa dalla Provincia) utilizzando fondi di bilancio comunale 2013, con ciò superando i limiti di spesa indicati dall’articolo 9, comma 28, d.l. 78/2010, al fine di consentire la completa formazione del soggetto che ha già svolto una parte del progetto e che rischierebbe in caso di interruzione di vanificare il percorso svolto.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 56/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 luglio, hanno chiarito che non è soggetta ai vincoli dell’articolo 9, comma 28 la spesa relativa:

 al personale utilizzato dall’ente capofila (che gestisce il servizio per conto degli altri comuni convenzionati) o dall’ufficio comune costituito a seguito di convenzione (che esercita le funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo) distaccato dagli enti partecipanti alla convenzione. In tal caso infatti non si costituisce un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato, bensì si utilizza diversamente un lavoratore, distaccato presso l’Ente capofila o presso l’ufficio comune, che rimane però alle dipendenze del comune di provenienza (titolare del rapporto di pubblico impiego) che ne gestisce tutti gli aspetti contrattuali;

 alle convenzioni ex art. 14 del ccnl. 2004, mediante cui è possibile per due comuni utilizzare lo stesso dipendente con una ripartizione della spesa sostenuta per il personale in base all’effettivo utilizzo del dipendente in considerazione dei bisogni di ciascun Ente.

Al contrario, rientra nei limiti di spesa di cui al citato comma 28, quella sostenuta dall’Ente capofila (o dall’ufficio comune) per la stipula di un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato, in quanto si ha un aumento della spesa del personale riferita all’aggregato costituito dai comuni partecipanti alla convenzione per la gestione associata di funzioni.

In tale ultima fattispecie infatti vi è la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato ed un aumento della spesa del personale. Pertanto si realizzano gli effetti che la norma di cui all’art.9, comma 28, del d.l. 78/2010 mira a delimitare ponendo dei vincoli di spesa restrittivi nei termini ivi indicati

In merito al secondo quesito, i magistrati contabili hanno chiarito che l’utilizzazione di soggetti da parte dell’Ente nell’ambito dei progetti “cantieri scuola”, di cui alla legge regionale 30/2008, non è sottoposta ai limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, d.l. 78/2010.

Ciò alla luce della specificità dei “cantieri scuola”, i cui progetti devono essere autorizzati dalla provincia nell’ambito di una pianificazione e programmazione regionale ed il cui svolgimento è sottoposto a controllo, in considerazione anche dei soggetti cui tali progetti sono rivolti (soggetti che appartengono a categorie svantaggiate).

 


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