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Gare: incompatibile il doppio ruolo di consulente e commissario


I soggetti che hanno fornito consulenza per la redazione degli atti di gara, tra cui il capitolato speciale d’appalto e il documento per la valutazione dei rischi, non possono essere nominati membri della commissione di gara.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 3316 del 14 giugno 2013, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una concorrente cha aveva contestato l’illegittimità della composizione della commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante per la valutazione delle offerte tecniche.

I giudici amministrativi hanno ricordato che la previsione di cui al comma 4 dell’articolo 84 del d.lgs. 163/2006 costituisce espressione di un criterio di carattere generale riguardante tutte le gare di appalto di lavori, servizio forniture, finalizzato a dare concreta attuazione ai principi di imparzialità e di buona amministrazione contenuti nell’articolo 97 della Costituzione.

La norma esprime la necessità di conciliare i principi di economicità, semplificazione e snellimento dell’azione amministrativa con quelli di trasparenza, efficacia ed adeguatezza, oggettivizzando per quanto possibile la scelta dei componenti delle commissioni, cui è demandata l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinando il possibile distacco da elementi di eccessiva discrezionalità o di arbitrio dell’amministrazione aggiudicatrice che possano pregiudicarne proprio la trasparenza e l’imparzialità.

Pertanto, i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso del ricorrente, ribadendo che i componenti della commissione di gara non devono aver svolto, né svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al servizio da affidare.

 


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