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Gare: è possibile la rimodulazione dei costi in sede di anomalia


L’impresa aggiudicataria può, nell’ambito del subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta presentata, rimodulare le quantificazioni dei costi e dell’utile, indicate nella relazione giustificativa dell’offerta economica, purché non venga modificato l’importo complessivo della offerta formulata.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 2401 del 2 maggio 2013, con la quale ha respinto il ricorso presentato da una società avverso la mancata esclusione dell’aggiudicataria della gara per l’appalto del servizio di igiene ambientale.

I giudici amministrativi hanno confermato il consolidato orientamento in base al quale è possibile rimodulare gli elementi economici dell’offerta economica in sede di giustificazione sull’anomalia, con il solo limite di non alterare il quantum iniziale dell’offerta medesima, considerata nella sua globalità, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti (Cons. Stato, Sez. V, Sent. n. 653/2010).

Secondo i giudici amministrativi, infatti, essendo la ratio della verifica di anomalia quella di assicurare la piena affidabilità delle offerte, “il subprocedimento di giustificazione dell’offerta anomala deve prevedere la inammissibilità solo delle giustificazioni che, nel tentativo di far apparire seria un’offerta che invece non è stata adeguatamente meditata, risultano tardivamente finalizzate ad un’allocazione dei costi diversi rispetto a quella originariamente indicata”.

 


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