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Emilia, deliberazione n. 244 – Riduzione spesa per acquisto mobili e arredi


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 141, della legge 228/2012, secondo cui non si possono effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili e arredi, salvo che l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili.

In particolare, l’ente ha chiesto:

 se il limite di spesa valga anche per gli arredi necessari ad allestire opere di nuova realizzazione, collegati quindi ad opere di nuova costruzione o ristrutturazione comportanti un ampliamento;

 se gli acquisti per mobili e arredi rientrino tra gli obblighi cui il Comune è obbligato ad effettuare per le scuole materne, primarie e secondarie di primo grado, in base all’art. 3 della legge 23/1996;

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione n. 244/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 luglio, hanno chiarito che tali vincoli, diretti a contenere la spesa pubblica complessiva per l’acquisto di mobili e arredi, hanno una portata generale e ricomprendono sia gli arredi necessari ad allestire opere di nuova realizzazione, collegati quindi ad opere di nuova costruzione o ristrutturazione comportanti un ampliamento, sia gli arredi che l’ente è obbligato ad effettuare per le scuole materne.

 


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