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Decreto 76/2013: le novità per gli enti locali


E’ stato pubblicato in G.U. n. 150 del 28 giugno 2013 il d.l. 76/2013 recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” in vigore dal giorno stesso della pubblicazione.

In particolare, si segnala la modifica dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, relativo al contenimento della spesa del personale assunto a tempo determinato o con altre forme flessibili, che ha fissato un limite della riduzione, a decorrere dall’anno 2011, pari al 50% della spesa complessiva sostenuta nel 2009 per le stesse finalità.

La disposizione normativa prevede specifici casi di deroga, a decorrere dal 2013, per cui gli enti locali possono superare tale limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzioni pubblica e del settore sociale, non potendo però superare la spesa complessiva sostenuta per le stesse finalità nel 2009.

L’articolo 9, comma 12 del d.l. 76/2013 ha stabilito che gli enti locali possono superare il limite del 50% anche per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all’articolo 70 del d.lgs. 276/2003.

Il provvedimento in commento, inoltre, ha modificato anche l’articolo 29, comma 2, del d.l. 276/2003.

Tale comma, si ricorda, prevede la solidarietà del committente rispetto all’appaltatore per le obbligazioni di quest’ultimo nei confronti dei propri dipendenti, anche oltre il limite di quanto dovuto dal committente all’appaltatore.

L’articolo 9, comma 1, del d.l. 76/2013 ha ribadito che tali disposizioni “non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, che sono obbligate in solido con l’appaltatore nei confronti dei dipendenti di quest’ultimo solo nei limiti di quanto a lui dovuto.

 


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