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Liguria, deliberazione n. 57 – Società terzo livello


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione delle norme tese a contenere e ridurre le spese sostenute dalle società pubbliche partecipate o controllate, direttamente o indirettamente, da amministrazioni pubbliche, in particolare chiedendo se sia applicabile ad una società controllata cd. di terzo livello:

 il limite di spesa indicato nei commi 725 e 726 dell’articolo 1 della legge 296/2006, relativo ai compensi attribuiti agli amministratori di società partecipate da enti pubblici;

 l’articolo 6, comma 6 del d.l. 78/2010, che dispone la riduzione dei compensi degli amministratori di società totalmente partecipate da enti pubblici

 l’articolo 4, comma 5, del d.l. 95/2012, che individua i criteri per la composizione degli organi collegiali delle società partecipate da enti pubblici.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 57/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 luglio, hanno chiarito che il comma 725 citato estende l’applicazione delle disposizioni ivi indicate (destinate alle società a totale partecipazione pubblica) anche alle società controllate ai sensi dell’articolo 2359 c.c. dalle società indicate nel primo periodo del suddetto comma (ossia le società a totale partecipazione pubblica).

Secondo i magistrati, sono altresì applicabili alle società di terzo livello partecipate in modo pressoché totalitario (99,80%) da enti locali le disposizioni normative di cui all’articolo 6, comma 6, del d.l. 78/2010 ed all’articolo 4, comma 5, d.l. 95/2012.

Secondo i magistrati, “escludere dall’ambito d’applicazione della norma in esame le società partecipate da privati in misura simbolica (partecipazione “polvere”) consentirebbe una facile elusione dei limiti di spesa ivi indicati vanificando l’intento del legislatore di moralizzare il settore delle società pubbliche mediante significative riduzioni di spesa”.

 


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