Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Liguria, deliberazione n. 54 – Incarichi a professionisti e appalto di servizi


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta qualificazione di due incarichi conferiti a personale esterno.

In particolare, l’ente ha chiesto se l’incarico ad ingegnere per la redazione dei T.F. catastali (frazionamento nell’ambito dei lavori pubblici) nonché l’incarico ad agronomo per la valutazione della pericolosità di piante ad alto fusto su proprietà dell’Ente, rientrino nell’applicazione della normativa inerente i servizi di cui al d.lgs. 163/2006, ovvero rientrino nell’applicazione della normativa dettata dagli art. 2222 a 2238 c.c.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione n. 54/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 luglio, hanno ricordato che gli incarichi di collaborazione (autonoma), studio, ricerca e consulenza, come precisato dalle SS.RR. in sede di controllo della Corte dei conti con deliberazione 6/2005, rientrano nella categoria delle prestazioni d’opera intellettuale (disciplinate dagli articoli 2229-2238 del codice civile), fattispecie del più ampio genus dei contratti d’opera (artt. 2222 e ss.gg.).

I magistrati hanno, pertanto, chiarito la differenza tra prestazione d’opera professionale (intellettuale) ed appalto di servizi, chiarendo che spetterà all’ente la valutazione in concreto della disciplina da applicare. Le problematiche relative agli incarichi a professionisti esterni sono stati approfonditi nel testo Gli incarichi esterni negli Enti Locali, ed. EDK

Secondo i magistrati contabili, mentre l’incarico professionale si caratterizza per la rilevanza che assume la personalità della prestazione resa dall’esecutore, diversamente l’appalto di servizi ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale.

 


Richiedi informazioni