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Liguria, deliberazione n. 52 – Permuta alla pari: non rientra nel divieto


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione del comma 1-quater dell’articolo 12 del d.l. 98/2011, introdotto dall’articolo 1, comma 138, della legge di stabilità 2013, che impone per l’anno 2013 il divieto di acquisto di immobili a titolo oneroso.

In particolare, l’ente ha chiesto se l’acquisizione di un immobile attraverso un contratto di permuta caratterizzata da neutralità finanziaria o da conguaglio a favore dell’ente, che non determini variazioni quantitative dell’attivo patrimoniale dell’ente, ma una mera variazione qualitativa legata alla sostituzione di immobili non funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali con immobili ad esse funzionali, incorra nel divieto di acquisto di immobili.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione n. 52/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 luglio, hanno chiarito che il contratto di permuta caratterizzato da neutralità finanziaria non rientra nell’ambito di applicazione del comma 1-quater dell’art. 12 del d.l. 98/2011, secondo quanto disposto dalla norma di interpretazione autentica, articolo 10-bis, inserita dalla legge di conversione 64/2013 del d.l. 35/2013.

 


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