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Emilia, deliberazione n. 242 – Riconoscimento debiti derivanti da decreti ingiuntivi esecutivi


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 194 del Tuel recante “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio”, in particolare se nell’ambito della previsione di cui alla lett. a) del comma 1, che prevede che gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da “sentenze esecutive”, possano rientrarvi i provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell’ente locale e, pertanto, i decreti ingiuntivi esecutivi.

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione n. 242/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 luglio, hanno confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “alla sentenza propriamente intesa, deve essere equiparato per ragioni sistematiche il decreto ingiuntivo non opposto nei termini previsti dall’art.645 c.p.c.” (Sezione regionale di controllo per la Toscana, delibera 132/2010; Sezioni Unite per la Regione Siciliana, deliberazione 9/2005; circolare 8/2006 del M.E.F.).

Pertanto, l’espressione “sentenze esecutive”, di cui all’articolo 194, comma 1, lett. a) del Tuel può essere interpretata estensivamente, con riferimento ai provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell’ente locale e, specificamente, ai decreti ingiuntivi esecutivi.

 


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