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Basilicata, deliberazione n. 98 – Stazione Unica Appaltante: natura e funzioni


Un sindaco ha chiesto se in capo all’ente che abbia aderito a una Stazione Unica Appaltante residui la possibilità, in caso di contratti sotto soglia, di svolgere attività e funzioni per l’affidamento del contratto senza dover fare ricorso alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.).

In particolare, l’ente, individuato quale SUA in forma associata ha chiesto se la procedura negoziata senza bando, di cui all’articolo 122, comma 7, del d.lgs. 163/2006, sia funzione esclusa alla centrale di committenza, attesa l’assenza di pubblicità del bando, ovvero dell’invito a presentare l’offerta.

I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 98/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 luglio, hanno chiarito che la SUA come prevista dal d.p.c.m. che ha dato attuazione alla previsione dell’articolo 13 della legge 136/2010, ha la funzione di collaborare con l’ente aderente ai fini della corretta individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente, del criterio di aggiudicazione, dei criteri di valutazione nel caso dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei contenuti dello schema del contratto.

Ha altresì il compito di curare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

I magistrati contabili hanno chiarito che sia la centrale di committenza, ex articolo 33-bis del Codice dei contratti, che la stazione unica appaltante (S.U.A.), hanno la natura di centrali di committenza di cui all’articolo art. 3, comma 34, del Codice dei contratti, ma non sono perfettamente sovrapponibile l’una all’altra.

Mentre la S.U.A. si limita a curare, per conto degli enti aderenti, l’aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l’acquisizione di forniture, ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti, gestendo la procedura di gara, la centrale di committenza alla quale si rivolge l’articolo 33-bis del codice dei contratti svolge ed esaurisce tutte le fasi della procedura, compresa la fase contrattuale.

Nello specifico, alla S.U.A. non è consentito rendersi, essa stessa, acquirente di lavori, servizi e forniture destinate ad altre amministrazioni aggiudicatrici, come è consentito alle centrali di committenza previste dall’art. 33-bis del codice dei contratti.

Ciò premesso, i magistrati contabili hanno chiarito che l’attività della S.U.A. non può essere circoscritta alle sole procedure nelle quali la gara è obbligatoria e, pertanto, deve ritenersi operativa anche per le procedure per l’affidamento di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, per le quali l’articolo 122, comma 7, del d.lgs. 163/2006 ammette la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, ex articolo 57, comma 6, dello stesso codice.

Tuttavia, secondo i magistrati contabili, “stante la natura volontaria dell’adesione dell’Ente alla S.U.A., occorrerà verificare, nel caso di specie, come la convenzione ha regolato i rapporti tra SUA e l’ente aderente, dal momento che è la convenzione che, appunto, determina l’ambito di operatività della SUA, con riferimento ai contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi, “sulla base degli importi di gara o di altri criteri in relazione ai quali se ne chiede il coinvolgimento nonché i rapporti e le modalità di comunicazioni tra il responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed il responsabile del procedimento della SUA ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241” (art. 4, comma 1 let. a), DPCM 30 giugno 2011).”

 


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