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Ati progettisti: irrilevante la corrispondenza quote partecipazione/esecuzione


I professionisti associati in qualità di progettisti non hanno l’obbligo di dichiarare in sede di gara la rispettiva quota di partecipazione alla progettazione.

Ciò in quanto la peculiarità del rapporto di progettazione non richiede la corrispondenza tra qualificazione dell’impresa riunita ed effettiva esecuzione dell’appalto, dovendosi ritenere quest’ultima espressione unitaria dello staff progettista.

Questo quanto chiarito dal Tar Sicilia, Catania, sez. IV, con la sentenza n. 1839 del 27 giugno 2013.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva indetto una procedura concorsuale per l’affidamento di un appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di riqualificazione di un quartiere.

La commissione di gara, a seguito della verifica della documentazione prodotta in sede di gara, escludeva l’ati ricorrente.

Ciò in quanto, i progettisti costituenti l’ati avevano dichiarato in maniera generica di possedere tutti i requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura, omettendo l’indicazione, oltre che del committente, delle classi e categorie individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti di tariffe professionali e della natura delle prestazioni effettuate, anche del soggetto che aveva svolto il servizio.

I giudici amministrativi hanno ricordato che l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria è espressamente regolato dall’articolo 261 del d.p.r. 207/2010 che al comma 7 stabilisce che “in caso di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 90, comma 1, lettera g), del codice, i requisiti finanziari e tecnici di cui all’articolo 263, comma 1, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento”.

Quindi, per tali servizi è richiesto, in caso di rti, il possesso cumulativo dei requisiti tecnici da parte di tutte le imprese raggruppate, non essendo, in conseguenza, rilevante, che ciascun soggetto abbia i requisiti corrispondenti alla singola esecuzione dell’appalto.

I giudici amministrativi hanno, inoltre, ricordato che a seguito della modifica introdotta al comma 13 dell’articolo 37 del codice dei contratti dalla legge di conversione del d.l. 95/2012, solo “nel caso di lavori”, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Ciò al fine di verificare la corrispondenza tra la percentuale di esecuzione dell’appalto da parte delle singole associate e la quota di partecipazione delle stesse al raggruppamento e, quindi, alla loro connessa idoneità tecnica e economica.

Pertanto, per i progettisti costituenti l’ati, trova applicazione solo la disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 37, che prevede l’obbligo di specificare espressamente le parti del servizio che ciascun professionista intende eseguire.

 

 


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