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Appalti: l’obbligo della seduta pubblica decorre dal 9 maggio 2012


L’obbligo di seduta pubblica per la fase di apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche va ritenuto operativo solo per le gare nelle quali non siano stati già aperti i plichi contenenti le offerte alla data del 9 maggio 2012.

Pertanto, per i procedimenti di gara conclusi prima dell’entrata in vigore dell’articolo 12 del d.l. 52/2012, l’apertura in seduta riservata delle buste contenenti le offerte tecniche deve ritenersi perfettamente valida ed efficace.

Questo il principio ribadito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 16 del 27 giugno 2013.

La questione dell’individuazione dell’esatta portata dell’obbligo di seduta pubblica per la fase di apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche era stata rimessa all’Adunanza Plenaria dal Consiglio di Stato, sezione V, con l’ordinanza n. 1976 dell’11 aprile 2013.

Tale principio di pubblicità, ha chiarito l’Adunanza plenaria, pur se in precedenza già affermato come regola di diritto dall’Adunanza plenaria, con la sentenza n. 13/2011, è stato normativamente affermato solo con l’articolo 12 del d.l. 52/2012.

Tale disposizione ha previsto l’obbligo della seduta pubblica di apertura dei plichi a decorre solo ed unicamente dal 9 maggio 2012, allo scopo di evitare il travolgimento delle numerose gare in corso, con tutte le ricadute economiche del caso.

L’Adunanza plenaria, pertanto, stante l’inesistenza di una disposizione cogente per il passato, ha stabilito che l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica deve essere effettuata in seduta pubblica, con sanatoria solo per le procedure concluse o pendenti alla data del 9 maggio 2012.

 


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